I veicoli della PA: un caso speciale ma non senza tutele
Auto comunali, furgoni dell’ASL, mezzi universitari, veicoli del Demanio: la Pubblica Amministrazione dispone di un parco veicoli esteso che ogni giorno circola sulle strade italiane. Quando uno di questi mezzi è coinvolto in un incidente, molte vittime si trovano disorientate: contro chi fare la richiesta? Chi paga?
La risposta è chiara: i veicoli della PA sono soggetti alle stesse norme del codice della strada e all’obbligo di assicurazione RC Auto come qualsiasi altro mezzo. La vittima ha pieno diritto al risarcimento.
Chi risponde dei danni: l’ente o il dipendente?
Quando il conducente è un dipendente pubblico in servizio, la responsabilità ricade in primo luogo sull’ente di appartenenza (art. 28 Costituzione e art. 2049 c.c. — responsabilità del committente per il fatto del dipendente). Il dipendente risponde personalmente solo in caso di dolo o colpa grave.
In pratica, puoi richiedere il risarcimento direttamente all’assicurazione del veicolo della PA, senza agire contro il singolo autista.
Come fare la richiesta di risarcimento
- Identifica l’ente proprietario del veicolo (spesso indicato sulla carrozzeria) e la compagnia assicurativa del mezzo
- Presenta la richiesta di risarcimento all’assicurazione del veicolo pubblico
- In alternativa, invia una diffida formale direttamente all’ente proprietario
- Se l’assicurazione non risponde nei termini di legge (30-60 giorni), procedi per via legale
- In caso di inerzia dell’ente, agisci davanti al Giudice Ordinario (non al TAR, poiché si tratta di responsabilità civile)
Attenzione ai termini di prescrizione
Come per qualsiasi sinistro stradale, il diritto al risarcimento si prescrive in 2 anni dalla data dell’incidente (art. 2947 c.c.). Nei confronti della PA è consigliabile agire con tempestività, poiché le procedure amministrative interne possono allungare i tempi.
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