A seguito ed in conseguenza di un incidente stradale mortale, spetta di diritto il risarcimento dei danni a tutti i “prossimi congiunti” della vittima, vale a dire al coniuge ed ai figli, ai genitori, ai fratelli ed alle sorelle, ma anche al convivente ed ai nipoti.

IL CONIUGE, I FIGLI, I GENITORI, I FRATELLI E LE SORELLE della vittima hanno diritto al risarcimento il cui calcolo è un operazione complessa che comprende dei valori che vanno da un minimo ad un massimo a seconda del rapporto di affetto con la vittima del sinistro nonché a seconda dei danni subiti a causa della morte di quest’ultimo. In quest’ottica, il risarcimento del danno sarà commisurato, ad esempio, all’importanza economica che aveva il defunto nella famiglia, si pensi al padre di famiglia che sosteneva economicamente la moglie ed i figli. Nel caso innanzi prospettato, si comprende bene che il risarcimento dovuto alle vittime sarà maggiore rispetto a quello riconosciuto ad una famiglia in cui entrambi i coniugi hanno un reddito.

Il CONVIVENTE deve dimostrare uno stabile legame affettivo con la vittima del sinistro. In questo modo potrà desumersi una grave alterazione delle proprie condizioni esistenziali.

Sulla configurabilità dell’esistenza della convivenza more uxorio si è espressa la suprema Corte di Cassazione con l’ordinanza del 13 aprile 2018 n. 9178 la quale ha stabilito che si configura qualora due persone siano legate da un legame affettivo stabile e duraturo, in virtù del quale abbiano spontaneamente e volontariamente assunto reciproci impegni di assistenza morale e materiale.

I valori stabiliti dal Tribunale di Milano sono stati presi come base per calcolare il danno per la morte del parente:

SOGGETTIDAA
a ciascun genitore per la morte del figlio163.080,00 euro326.150,00 euro
a ciascun figlio per la morte del genitore163.080,00 euro326.150,00 euro
al coniuge o convivente o partner unito civilmente sopravvissuto163.080,00 euro326.150,00 euro
al fratello per la morte del fratello23.600,00 euro141.620,00 euro
al nonno per la morte del nipote23.600,00 euro141.620,00 euro

H24 INCIDENTE.IT si avvale di specialisti qualificati che intervongono sin dall’inizio a tutela dei parenti della vittima:

– nomina di un avvocato penalista esperto della materia dell’infortunistica;

– nomina di un medico legale che presenzia all’autopsia;

– nomina di un consulente tecnico che ricostruisce la cinematica del sinistro;

– richiesta di risarcimento nei confronti della compagnia assicuratrice;

TERMINI PER RICHIEDERE IL RISARCIMENTO

La regola generale è dettata dall’art. 2947, II comma, c.c. il quale stabilisce che “Per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in 2 anni”. Tuttavia il terzo comma del suddetto articolo prevede che se il fatto illecito costituisce un reato (in altri termini se dall’incidente sono derivate lesioni personali o addirittura la morte di uno dei soggetti coinvolti) si applica la prescrizione prevista per il reato. Quindi nel caso di omicidio stradale, l’azione risarcitoria potrà esercitarsi entro il termine di prescrizione previsto per il reato:

Omicidio stradale semplice: prescrizione 14 anni

Omicidio stradale in stato di ebrezza > 1.5 g/l: prescrizione 24 anni

Omicidio stradale in stato di ebrezza > 0,8 g/l < 1,5g/l: prescrizione 20 anni

Omicidio stradale su strada urbana con velocità doppia maggiore del limite consentito e > di 70 km/h: prescrizione 20 anni; 

Omicidio stradale su strada extraurbana superiore di 50 km/h al limite consentito: prescrizione: 20 anni

Omicidio stradale a seguito di passaggio con semaforo: prescrizione 20anni rosso o contromano

Omicidio stradale a seguito di inversione di marcia: prescrizione 20 anni presso intersezioni, curve o dossi

Omicidio stradale a seguito di sorpasso pedonale o striscia continua: prescrizione: 20anni